PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di promuovere:

          a) il parto analgesia e la riduzione del ricorso al parto cesareo;

          b) l'allattamento al seno;

          c) gli strumenti per la tutela della salute della madre e del neonato.

Art. 2.
(Formazione del personale).

      1. Il Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua con decreto i contenuti delle attività di formazione del personale di anestesia e di quello addetto alle sale parto per una corretta pratica della parto analgesia.

Art. 3.
(Campagna di informazione).

      1. Il Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua con decreto i contenuti della campagna informativa nazionale per promuovere la libera e consapevole scelta da parte delle donne del parto analgesia, con particolare riguardo alla natura e ai benefìci di tale intervento sanitario.
      2. Le regioni e le aziende sanitarie locali determinano le modalità di partecipazione alla campagna di cui al comma 1 da parte dei consultori familiari previsti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni, e dei medici di medicina generale.

 

Pag. 5


Art. 4.
(Livelli essenziali di assistenza).

      1. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale sono individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n,  502, e successive modificazioni, in modo da garantire:

          a) l'assistenza integrata della donna nella fase della gravidanza;

          b) l'assistenza, nella fase del parto, alla madre e al neonato;

          c) che la libertà di scelta della donna sulle modalità del parto possa essere esercitata, compatibilmente con le condizioni medico-cliniche, in ogni momento e in qualsiasi struttura sanitaria del territorio nazionale;

          d) una costante formazione del personale sanitario competente ad eseguire interventi di parto analgesia;

          e) una costante informazione sulla salute della madre e del neonato, ivi comprese le tematiche relative alle vaccinazioni.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 600.000 euro per l'anno 2007 e in 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.